I vizi dell'auto acquistata rendono quest'ultima inidonea all'uso? La denuncia dei difetti da parte del consumatore può essere effettuata con qualsiasi mezzo, non per forza per iscritto.
I difetti di conformità riscontrati nei primi sei mesi, inoltre, si presumono già sussistenti e grava sul venditore, in tale contesto, l’onere di provare la conformità del bene al contratto di vendita.
La Corte di cassazione si è da ultimo pronunciata in ordine a un giudizio introdotto da un consumatore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di vendita concluso con una Spa, avente ad oggetto un'autovettura, per la presenza di vizi che la rendevano inidonea all'uso cui era destinata.
Mentre, in primo grado, il Tribunale aveva accolto le domande attoree dichiarando risolto il contratto di vendita, in sede di gravame la Corte d'appello aveva ribaltato il verdetto, ritenendo che l'acquirente non avesse dimostrato la tempestività della denuncia dei vizi lamentati.
Conclusioni, queste ultime, non condivise dalla Suprema corte che, con ordinanza n. 3695 del 7 febbraio 2022, ha accolto, con rinvio, le ragioni del contribuente, enunciando una serie di principi di diritto a cui dovranno attenersi i giudici cui la causa è stata rinviata per un nuovo esame di merito.
Innanzitutto, la Corte ha chiarito quale forma debba avere la denunzia dei vizi da parte del consumatore.
Tale denuncia, anche ai sensi del codice del consumo, "può essere fatta con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati".
Viene chiarito, così, che non sussiste un obbligo di forma scritta, come per contro era stato ritenuto in sede di gravame.
A seguire, sono stati richiamati alcuni assunti riguardanti l'onere della prova.
Orbene, la Seconda sezione civile, ha affermato: "Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data sicché il consumatore deve allegare la sussistenza del vizio mentre grava sul professionista l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita".
Rispetto, quindi, ai difetti di conformità manifestatisi entro 6 mesi dall'acquisto, il consumatore non è tenuto a fornire la prova del vizio riscontrato, essendo sufficiente, in proposito, la relativa denuncia, spettando, per contro, al venditore l'onere di dimostrare la conformità del bene al contratto di compravendita.
Che succede poi se, dopo la denuncia dei vizi, il venditore non interviene entro un congruo termine?
Per il Collegio di legittimità, laddove la sostituzione o la riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità.
Infine, è stato puntualizzato che la riparazione e la sostituzione del bene non conforme "devono essere effettuate non solo senza spese, ma anche entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore".
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