Acquisto crediti da San Marino, tasse in Italia

Pubblicato il 10 marzo 2007

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41 del 9 marzo risposta ad un interpello sull’interpretazione dell’articolo 162 del Dpr 917/86, ha precisato che in caso di cessioni o rimborsi di crediti a favore di un soggetto non residente in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, trova applicazione l’articolo 23, comma 1, lettera f), del Tuir. Quindi, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi “diversi” derivanti da attività ivi esercitate e da beni che vi si trovano. La plusvalenza che scaturisce dalla realizzazione del credito deve essere tassata in Italia se l’attività di gestione e le procedure del recupero del credito nei confronti del debitore sono eseguite in Italia secondo la legislazione italiana.   

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