L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41 del 9 marzo risposta ad un interpello sull’interpretazione dell’articolo 162 del Dpr 917/86, ha precisato che in caso di cessioni o rimborsi di crediti a favore di un soggetto non residente in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, trova applicazione l’articolo 23, comma 1, lettera f), del Tuir. Quindi, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi “diversi” derivanti da attività ivi esercitate e da beni che vi si trovano. La plusvalenza che scaturisce dalla realizzazione del credito deve essere tassata in Italia se l’attività di gestione e le procedure del recupero del credito nei confronti del debitore sono eseguite in Italia secondo la legislazione italiana.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".