La Cassazione, con sentenza n. 19442 del 2008, ha spiegato che, ai sensi dell'art. 1602 c.c., chi acquista un immobile locato, subentrando in tutti i diritti e gli obblighi del rapporto che non siano già esauriti, assume la qualità di locatore ed ha, quindi, azione per ottenere dal conduttore il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata riparazione della cosa locata, anche se questi si sono verificati prima della vendita, siano già esistenti, cioè, a tale momento. In ogni caso, però, questa azione - precisano i giudici di legittimità – è condizionata dal fatto che non risulti che della minore efficienza della cosa locata si sia tenuto conto nella determinazione del prezzo della compravendita.
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