Secondo la Corte di giustizia Ue, la protezione della denominazione “Aceto balsamico di Modena” non si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa.
E’ quanto si legge nel testo di una sentenza depositata il 4 dicembre 2019, causa C-423/18, resa in merito all’interpretazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 583/2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
I giudici europei hanno così risolto una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell’ambito di una controversia tra l’associazione di produttori di prodotti recanti la denominazione “Aceto Balsamico di Modena (IGP)”, e una società tedesca produttrice e distributrice di prodotti a base di aceto proveniente da vini del Baden, in merito all’utilizzo da parte di quest’ultima del termine “balsamico” sulle etichette di prodotti a base di aceto che non rispondono al disciplinare di tale indicazione geografica protetta (IGP).
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