L’accordo concluso in sede di separazione sull’assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi, anche in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, non ha valenza nel successivo giudizio di divorzio se non espressamente confermato.
E’ quanto attestato nella sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 18 gennaio 2017, con riferimento al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da un uomo che, contestualmente, aveva chiesto la conferma dell’assegnazione allo stesso della casa coniugale, precedentemente sancita in sede di separazione personale.
Su detto specifico punto, la domanda avanzata dall’ex marito è stata disattesa in considerazione della mancanza dei presupposti di legge, in quanto, da un lato, le parti non avevano figli minori o maggiorenni non autosufficienti, dall’altro, il precedente accordo sottoscritto in sede di separazione non era stato rinnovato poiché, in quest’ultimo giudizio, la ex moglie non era mai comparsa in udienza.
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