Sottoscritta la proroga, fino al 31 dicembre 2021, dell’accordo tra Italia e Francia riguardante i lavoratori dipendenti del settore privato (frontalieri e non). L’accordo, in pratica, prevede dei criteri di territorialità dei redditi di lavoro dipendente per le persone che lavorano in un altro Stato in via eccezionale a causa della pandemia da Covid-19. In altre parole, l’accordo riguarda tutte quelle persone fisiche di uno Stato contraente che svolgevano ordinariamente un’attività nell’altro Stato e che, per cause eccezionali, lavorano invece nel proprio Stato di residenza in modalità di remote working.
Dunque, è possibile considerare come giorni di lavoro trascorsi nell’altro Stato quelli in cui la persona ha invece lavorato dal proprio domicilio.
Per quanto riguarda la tassazione, l’art. 15, paragrafi 1 e 4 della Convezione Italia-Francia dispone che si applica la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del reddito di lavoro dipendente a meno che questo non sia svolto nell’altro Stato.
Diversamente, il paragrafo 4 dispone che i redditi dei lavoratori dipendenti frontalieri sono tassati nel solo Stato di residenza del percipiente.
Quindi, prendendo il caso delle persone con residenza fiscale italiana, e assumendo che il datore di lavoro sia francese, la Francia non perderebbe il potere di tassare il reddito da lavoro percepito, insieme allo Stato di residenza della persona.
Analogamente, assumendo il caso del residente in Francia che svolge attività lavorativa in Italia per motivi emergenziali, sebbene, sulla base della norma interna vi sarebbe anche tassazione in Italia, il periodo di lavoro ivi svolto si considera, in base alla disposizione convenzionale speciale, svolto in Francia con la conseguenza che si avrebbe tassazione solo in tale ultimo Stato, in quanto Stato di residenza, mentre l’Italia perderebbe il criterio di collegamento territoriale.
Le persone interessate possono mantenere lo status di frontalieri anche in assenza del requisito dello spostamento quotidiano nell’altro Stato per ragioni di lavoro a causa delle restrizioni eccezionali ai movimenti, a condizione che il lavoro venga comunque svolto dal proprio domicilio per conto di un datore di lavoro residente nell’altro Stato.
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