Con decreto n. 25 del 31 marzo 2015, il Tribunale di Bergamo, seconda sezione civile, ha omologato un accordo di composizione della crisi di indebitamento che ha riguardato un determinato soggetto privato.
Il Tribunale ha innanzitutto rilevato come nel caso di specie non vi sia stata alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, per cui la valutazione cui è tenuto il giudice delegato, non può riguardare la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto alla liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore; valutazione, questa, semmai riservata alla massa dei creditori.
Ciò che in tale sede va valutato, viceversa, attiene esclusivamente la legittimità del procedimento e la fattibilità del piano sottostante all'accordo.
Quanto al primo profilo, si tratta in particolare, di verificare le condizioni di ammissibilità, la carenza di ragioni ostative alla omologazione, la mancanza di violazioni di legge nei contenuti.
Ciò premesso, il Tribunale ha quì ritenuto positiva la valutazione condotta, posto innanzitutto che la proposta in questione è promanata da un soggetto – persona fisica (come tale non assoggettabile nè a fallimento nè a concordato preventivo) esposta ad una situazione di sovraindebitamento, mentre il piano sottostante è stato concretamente elaborato con l'ausilio di un Organismo di composizione della crisi, appositamente nominato dal Presidente del Tribunale e dotato dei requisiti professionali di legge.
Per di più, la proposta è stata regolamente comunicata ed approvata con voto favorevole dei creditori (senza contestazioni), è stata corredata di tutta la documentazione richiesta per legge e non sono stati rilevati atti in frode ai creditori medesimi.
Anche per quanto riguarda il contenuto dell'accordo – che attiene al controllo di fattibilita'- esso è idoneo a realizzare quella che è la finalità essenziale dell'istituto de quo (di natura concordataria) dal momento che prevede – sebbene in percentuale minima – il soddisfacimento di tutti i creditori, anche di quelli chirografari.
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