Con la circolare n. 40383 del 2 luglio 2019, il MiSE fornisce indicazioni in merito alle modalità di erogazione nell’ambito degli Accordi per l’innovazione e chiarisce alcuni contenuti della modulistica da utilizzare nell’attuazione dei programmi di ricerca e sviluppo agevolati.
Viene ricordato che il decreto ministeriale del 24 maggio 2017 ha definito le modalità di attuazione delle agevolazioni in favore degli Accordi per l’innovazione.
Gli Accordi per l’innovazione finanziano progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di una o più delle tecnologie.
Tali Accordi possono prevedere che la prima erogazione sia disposta come anticipazione nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione, oppure prevedere che l’intero finanziamento agevolato sia erogato a titolo di anticipazione.
Comunque, l’Accordo per l’innovazione deve contenere la previsione dell’erogazione in anticipazione; è inoltre necessario che sia previamente presentata una fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
Per ciascuna tipologia agevolativa, l’ammontare complessivo delle erogazioni - effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di anticipazione – non può essere superiore al novanta per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore.
Il restante dieci per cento viene erogato a saldo.
Le richieste di erogazione devono essere redatte in base agli schemi disponibili nella piattaforma del Soggetto gestore nel sito internet https://fondocrescitasostenibile.mcc.it, appositamente adeguati al fine di considerare le specificità previste per gli Accordi per l’innovazione.
Per determinare la spesa ammissibile in relazione al personale impiegato nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale secondo quanto disposto dalla circolare n. 20588 del 23 gennaio 2019, i soggetti beneficiari possono utilizzare le tabelle standard di costi unitari.
Nel quadro riassuntivo dei costi, con riferimento alle attività realizzate dal personale dipendente, i beneficiari devono indicare all’interno della mansione, per ciascuna unità di personale rendicontata, categoria e livello secondo quanto di seguito specificato:
- Categoria: indicare la categoria del lavoratore dipendente (ad esempio: operaio, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- Livello: indicare il livello del personale dipendente per fascia di costo “Alto”, “Medio”, “Basso”.
E’, inoltre, necessario indicare il costo orario standard unitario corrispondente alla tipologia di soggetto beneficiario ed al livello del singolo dipendente.
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