Accordi di ristrutturazione: sì al termine per integrazioni

Pubblicato il 13 aprile 2018

Secondo la Corte di cassazione, anche in caso di accordi di ristrutturazione dei debiti, il giudice può concedere il termine, non superiore a quindici giorni, per apportare integrazioni e produrre nuovi documenti di cui all’articolo 162, comma 1 della Legge fallimentare; facoltà, questa, pacificamente applicata al concordato preventivo.

Matrice comune tra accordo di ristrutturazione e concordato preventivo

La Prima sezione civile ha, in proposito, sottolineato la “significativa interscambiabilitàin itinere degli strumenti dell’accordo di ristrutturazione e del concordato preventivo nella regolazione della crisi d’impresa, in considerazione della corrispondenza, definita “biunivoca”, tra l’articolo 161, comma 6 e l’articolo 182-bis comma 8 della Legge fallimentare.

Evidenziata, in detto contesto, la matrice comune dei due istituti nell’ambito della domanda cosiddetta “prenotativa”, a partire dal cui deposito l’imprenditore è soggetto agli stessi presupposti, termini, obblighi, controlli e sanzioni, a prescindere che si accinga a depositare una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione, in vista della loro futura omologazione.

E’ quanto sancito nel testo della sentenza n. 9087 depositata il 12 aprile 2018, con cui i giudici di legittimità hanno ritenuto non condivisibile l’affermazione con cui la Corte di secondo grado aveva ritenuto che la disposizione di cui all’articolo 162, comma 1 citata, sulla concessione di un termine per integrazioni, fosse inapplicabile agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Nella specie, è stato accolto il ricorso presentato da una Srl a cui, appunto, la Corte d’appello aveva negato la concessione del suddetto termine, occorrente alla società per raccogliere l’adesione di una banca creditrice.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy