Acconto Iva 2022, c’è tempo fino al 27 dicembre

Pubblicato il 07 dicembre 2022

C’è tempo fino al prossimo 27 dicembre per il versamento dell’acconto Iva 2022. I soggetti passivi Iva (ditte individuali, società di persone o di capitali, autonomi, ecc.) tenuti ad effettuare le liquidazioni ed i versamenti periodici con cadenza “mensile”, infatti, hanno l’obbligo di versare a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso un importo calcolato in percentuale sul “versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso” (articolo 6, co. 2, L. 405/1990). Stesso obbligo è previsto per i contribuenti cd. “trimestrali”; in tal caso, però, occorre fare riferimento all’ultima liquidazione periodica (trimestrali “per natura”) ovvero al saldo della dichiarazione annuale dell’anno precedente (trimestrali “per opzione”). Restano, in ogni caso esonerati dal versamento, tra gli altri, i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2022 e quelli che hanno cessato l'attività nel corso del 2022 e non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell'imposta relativa all'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre) in quanto in tale periodo non hanno effettuato alcuna operazione.

Analogamente allo scorso anno, il soggetto passivo tenuto al versamento dell’acconto Iva può scegliere tra tre diversi metodologie di calcolo: storico, previsionale e analitico. In base al metodo “storico” l'acconto è determinato in misura pari all'88% del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare: a) per il mese di dicembre 2021 maggiorato dell'eventuale conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale Iva, da parte dei contribuenti mensili; b) per il quarto trimestre 2021, da parte dei contribuenti trimestrali “per natura”; c) con la dichiarazione annuale Iva dell'anno 2021, da parte dei contribuenti trimestrali “per opzione”. In alternativa, l’acconto Iva 2022 è determinabile in base al dato “previsionale", ossia facendo riferimento alle risultanze previste dell’ultimo mese o trimestre dell'anno in corso ed applicando l’aliquota dell’88%. Ultima alternativa è il metodo cd. “analitico” il quale trova la sua base di riferimento nelle operazioni effettuate nell’ultimo mese o trimestre e fino alla data del 20 dicembre.

In ogni caso, l'acconto Iva non è dovuto se l'importo determinato è inferiore a 103,29 euro. Da ultimo si osserva che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento è applicabile una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (articolo 13 del DLgs. n. 471/1997). Resta ferma la possibilità, per chi non effettua il versamento del dovuto entro il prossimo 27 dicembre, di sanare l’irregolarità facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

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