Acconti di novembre: per i "minimi" valgono le stesse regole degli altri soggetti Irpef

Pubblicato il 24 novembre 2009

E' prossimo all'approdo in “Gazzetta Ufficiale” il decreto legge “taglia acconti”. Il provvedimento dispone la riduzione dei versamenti Irpef per un totale di (circa) 3,5 miliardi di euro. L'obiettivo è lasciare più soldi in tasca ai cittadini nella speranza di favorire, rilanciando i consumi, la ripresa produttiva. Lo sconto previsto riduce di 20 punti percentuali l’acconto Irpef, in scadenza lunedì 30 novembre, fissandolo dal 99% al 79%.

Più che una riduzione, il decreto legge concede il differimento del versamento del 20% dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, visto che il recupero è previsto in sede di conguaglio nel 2010. Nel caso in cui l’acconto sia già stato versato nella misura intera del 99%, è previsto un credito d’imposta da usare in compensazione con il modello F24. Nei prossimi giorni sarà istituito il codice tributo per le persone fisiche che intendono recuperare la riduzione del 20%.

Ad essere agevolati dal beneficio sono: le persone fisiche, i commercianti, gli artigiani, i professionisti e gli altri lavoratori autonomi persone fisiche. Rientrano nel vantaggio della riduzione i pensionati e i lavoratori dipendenti che hanno redditi aggiuntivi. Sono esclusi, invece, i lavoratori dipendenti che pagano le tasse in busta paga. Allo stesso modo, sono escluse le persone fisiche, compresi i dipendenti e i pensionati, che sono esonerate dall’acconto Irpef.

Le regole per la riduzione dell’acconto Irpef si applicano anche ai soggetti che hanno aderito al regime dei minimi (persone fisiche esercenti impresa, arte o professione con entrate annue non superiori a 30mila euro). Per quanto riguarda i contribuenti minimi, si ricorda che la risoluzione n. 143/E/2009, dello scorso 8 giugno, ha fissato i codici tributo per versare, tramite il modello F24, l’acconto dell’imposta sostitutiva al 20% sul reddito maturato nel corso dell’anno. I soggetti contribuenti minimi che devono versare la seconda rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva per il 2009 oppure l’acconto in un'unica soluzione, ai sensi dell’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244/2007, devono usare il codice tributo 1799.

Il differimento è automatico anche per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale. I sostituti d'imposta devono, infatti, tener conto del differimento senza attendere richieste o istanze dei contribuenti. Pertanto, i sostituti dovranno superare il primo calcolo del secondo acconto Irpef già risultante dai quadri di liquidazione del modello 730. Nel caso in cui il sostituto non avesse tenuto conto della percentuale del 79% nel calcolare la retribuzione di novembre, provvederà a restituite le somme pagate in eccedenza con la retribuzione del mese di dicembre 2009.

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