La misura assistenziale è stata revocata? Non è necessario, per l'interessato che intenda proporre azione giudiziaria per accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, presentare una nuova domanda amministrativa.
E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 14561 del 9 maggio 2022, pronunciata in riferimento ad una causa che vedeva contrapposti l'INPS ed un uomo, a cui era stata revocata l'indennità di accompagnamento a seguito di accertamento, operato in sede amministrativa, del venir meno dei requisiti sanitari necessari per l'attribuzione della prestazione assistenziale.
Dopo che il Tribunale, in primo grado, aveva riscontrato, mediante CTU medico-legale, i presupposti per il parziale accoglimento della domanda dell'invalido, la Corte d'appello aveva rigettato le ragioni del deducente ritenendo, in via preliminare, che in caso di revoca della prestazione, la domanda giudiziale di ripristino della misura attenesse all'accertamento di un diritto alla provvidenza diverso, anche se identico nel contenuto, rispetto a quello estinto per revoca.
Conseguentemente, i giudici territoriali avevano ritenuto che l'interessato fosse tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa, in assenza della quale l'azione poteva e doveva essere dichiarata improponibile.
La Sesta sezione della Cassazione, successivamente investita della vicenda in oggetto, aveva sollecitato un intervento nomofilattico sulla questione della necessità o meno, per l'assistito, di instaurare, in caso di revoca del beneficio, un nuovo procedimento amministrativo ai fini della verifica dei requisiti sanitari e, ove previsti, reddituali necessari per il riconoscimento della prestazione assistenziale in esame.
Questione a cui hanno dato risposta le SS. UU. della Cassazione mediante la formulazione del seguente principio di diritto:
"Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa".
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