Per la Corte di cassazione, non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante.
L'INPS, infatti, non può introdurre nuove cause d'improcedibilità ovvero di improponibilità in una materia come quella in esame, che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
E' quanto precisato dalla Suprema corte con ordinanza n. 18761 del 10 giugno 2022, pronunciata nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto prestazioni previdenziali ed assistenziali (nella specie, si trattava dell'indennità di accompagnamento).
Al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c. - ha precisato la Corte - non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'Istituto di previdenza o l'uso di formule sacramentali, "essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente".
Nella vicenda esaminata, la Sesta sezione civile della Cassazione ha accolto il ricorso promosso da una donna, contro la decisione con cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, per inidoneità della domanda amministrativa.
Nella specie, l'inammissibilità era stata comminata in quanto la domanda era corredata da certificato medico recante segno di spunta sull'insussistenza dei requisiti di legge diretti al riconoscimento della prestazione e attestante - secondo il giudicante nel merito - il fatto che la richiedente non era, in realtà, bisognevole di accompagnamento.
Quest'ultima si era rivolta i giudici di Piazza Cavour contestando violazione di legge e sostenendo, invece, che la sua domanda doveva comunque essere dichiarata proponibile.
Doglianza, questa, giudicata fondata dagli Ermellini, alla luce del principio di diritto sopra richiamato.
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