Accollo del debito altrui. Codice per versamento

Pubblicato il 06 ottobre 2021

E’ possibile per un terzo effettuare il pagamento di un debito altrui (articolo 1, comma 1, Dl n. 124/2019), con il divieto assoluto di utilizzare tale importo per compensare crediti dell’accollante.

Chi contravviene a tale regola va incontro all’applicazione di sanzioni ed il pagamento è come non fosse avvenuto.

Con il provvedimento prot. 244683 del 24 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il funzionamento dell’accollo del debito altrui.

In breve, è stato affermato che il versamento del debito altrui deve avvenire esclusivamente con modello F24, presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia;

In sede di compilazione del modello, nella sezione “Contribuente” vanno indicati:

Codice identificativo per accollo

La risoluzione del 6 ottobre 2021 n. 59 fornisce l’apposito codice identificativo 80 “denominato – “Accollante del debito di imposta”, che avrà efficacia a partire dal 12 ottobre prossimo.

Il codice va indicato nell’omonimo campo della sezione “Contribuente” del modello F24, unitamente al codice fiscale dell’accollante che effettua il pagamento del debito d’imposta altrui, da indicare nel campo “Codice fiscale del coobbligato,  erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.

Ovviamente il saldo del modello F24 verrà addebitato sul conto intestato al codice fiscale dell’accollante.

Una precisazione viene resa nel caso in cui per il pagamento vengano utilizzati in compensazione crediti dell’accollato: questi dovrà presentare in via autonoma uno o più modelli F24 dove saranno indicati, con le consuete modalità, i propri debiti pagati e crediti compensati.

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