Accesso allo smart-working, il punto sulle regole sino al 30 giugno

Pubblicato il 30 marzo 2023

La legge di conversione del decreto Milleproroghe ha ulteriormente prorogato il diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile per fragili e genitori di under 14. Giacché l’emergenza pandemica sia, con ogni probabilità, trascorsa definitivamente, in sede di stesura del testo legislativo la proroga era stata inizialmente prevista per i soli lavoratori fragili individuati dal decreto ministeriale 4 febbraio 2022 per, poi, essere estesa, a determinate condizioni, anche al genitore con figlio minore di 14 anni.

I predetti soggetti costituiscono, attualmente, l’unica deroga alle ordinarie modalità di accesso al lavoro agile che – si rammenta – prevedono due adempimenti principali: 1) la stipula di un accordo tra le parti, conformemente alle previsioni della legge n. 81/2017; 2) la comunicazione telematica tramite i servizi dedicati del Ministero del Lavoro.

Proroga di disposizioni emergenziali

Come anticipato in premessa, in sede di conversione al decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, sono state inseriti due distinte disposizioni che consentono il perdurare di deroghe alle ordinarie regole in tema di lavoro agile. Specificatamente, ci si riferisce:

Quanto ai lavoratori fragili, non vi sono particolarità di sorta. La norma sostituisce esclusivamente il termine di validità della deroga concessa prorogandolo dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 per tutti quei lavoratori dipendenti affetti da patologie e condizioni già individuate dal decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022.

ATTENZIONE: Per le modalità di comunicazione dei periodi di lavoro agile per i lavoratori fragili, come reso noto dal Ministero del Lavoro con comunicato del 31 dicembre 2022, la modalità Smart working semplificato, poteva essere utilizzata solo sino al 31 gennaio 2023. A decorrere dal 1° febbraio 2023, invece, le comunicazioni aventi ad oggetto il periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 marzo 2023 (precedente termine) dovevano essere inoltrate mediante la procedura ordinaria disponibile sul sito servizi.lavoro.gov.it all’applicativo “Lavoro Agile”.

Per quanto concerne, invece, i lavoratori dipendenti genitori di under 14, l’arzigogolato intreccio normativo riportato nel testo della norma è risolvibile con le disposizioni di cui all’art. 90, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, secondo cui “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”.

Vi sono, allora, almeno le seguenti opportune considerazioni:

NOTA BENE: Per i lavoratori del settore privato, genitori di under 14, la norma concede il “diritto” all’accesso al lavoro agile, senza che vi siano specifiche circa i periodi minimi di prestazione “da remoto”. Ciò assunto, appare opportuno evidenziare che, a differenza di quanto avvenuto durante la fase emergenziale da Covid-19, il lavoratore non potrà pretendere di accedere al lavoro agile per l’intera giornata lavorativa e per l’intero periodo. In tal caso, infatti, si tratterebbe di telelavoro.

Si evidenzia, altresì, che la proroga del sopracitato art. 90, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, riguarda anche il secondo periodo del comma 1, sicché il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni in modalità agile è riconosciuto anche per quei soggetti che, ancorché non affetti dalle patologie rientranti nel D.M. 4 febbraio 2022, siano stati valutati come maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 dai medici competenti per cause riconducibili all’età anagrafica, agli esiti di patologie oncologiche ovvero dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono comportare una situazione di maggiore rischio.  

Priorità nell’accesso al lavoro agile

Diversamente dalle deroghe eccezionali sopra commentate, si rammenta che l’art. 4, comma 1, lett. b), numero 1), decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, ha modificato le disposizioni dell’art. 18, legge 22 maggio 2017, n. 81, prevedendo che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile sono tenuti, in ogni caso, a riconoscere priorità alle eventuali richieste formulate da:

NOTA BENE: A differenza delle deroghe espressamente previste dal Milleproroghe, le modifiche legislative operate alla legge 22 maggio 2017, n. 81, sono strutturali e, conseguentemente, rimangono vigenti sino ad abrogazione o modifica. Si evidenzia, altresì, che tale disposizione non introduce alcun obbligo o diritto, ma si limita a riconoscere una priorità a talune categorie di soggetti.  

Comunicazioni di lavoro agile

Le comunicazioni ministeriali dovranno avvenire, sia nel caso di regole ordinarie che nei casi di deroghe, mediante l’applicativo Lavoro Agile, raggiungibile sul sito internet servizi.lavoro.gov.it.

NOTA BENE: E' possibile procedere all’invio massivo dei dati mediante la funzionalità “REST”, previa abilitazione richiedibile al link urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case, selezionando la categoria Comunicazioni Telematiche e la sottocategoria Lavoro Agile – abilitazione servizi REST”.  

Inserite le informazioni identificative del datore di lavoro e del lavoratore, nonché i dati inerenti il rapporto di lavoro, alla specifica sezione Accordo di lavoro agile è possibile specificare dal menù a tendina Categoria Senza Accordo se si tratta di Lavoratore Fragile o di Lavoratore con figlio under 14. In tal caso, ovviamente, il campo “Data Sottoscrizione” non dovrà essere compilato.

Parimenti, laddove venisse selezionata la Categoria senza accordo nel campo inerente la data cessazione non potrà essere inserito un valore successivo al 30 giugno 2023.

QUADRO NORMATIVO

Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Testo coordinato legge 24 febbraio 2023, n. 14)

Ministero della Salute - Decreto 4 febbraio 2022

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