Il Consiglio di stato, sezione quarta, ha confermato sussistere il diritto di accesso, da parte di una s.r.l., alle proprie cartelle esattoriali, pur a fronte del silenzio serbato da Equitalia a seguito di apposita istanza inoltrata mediante Pec.
Respinta, in proposito, l’eccezione dell’Ente concessionario, secondo cui la società avrebbe presentato un’istanza di accesso troppo generica, riferita indistintamente alla copia di tutte le cartelle di pagamento ad essa relative, il cui reperimento avrebbe costretto il concessionario medesimo ad una defatigante attività di ricerca e selezione.
Non così per i Giudici amministrativi, per i quali la richiesta in questione ben avrebbe consentito ad Equitalia di individuare i documenti richiesti. Attraverso l’estratto di ruolo in essa riportato, è infatti possibile risalire alla posizione debitoria del singolo contribuente ad una certa data e, dunque, alle cartelle esattoriali che a questo si riferiscono. Pertanto, venendo al caso di specie – si legge nella sentenza n. 3947 del 7 agosto 2017 – la domanda di accesso conteneva tutti i riferimenti soggettivi (la richiesta riguardante la società ricorrente), oggettivi e temporali (le cartelle risultanti dall’estratto di ruolo alla data dell’istanza) per identificare gli atti richiesti. Di tal che non avrebbe dovuto essere respinta da Equitalia.
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