Accesso abusivo a sistema informatico, vale il luogo da cui ci si introduce
Pubblicato il 25 aprile 2015
Le Sezioni unite penali di Cassazione, con la sentenza n.
17325 del 24 aprile 2015, hanno affermato il principio di diritto secondo cui, in materia di
delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui all'articolo 615-ter del Codice penale, il
luogo di consumazione del reato è da considerare
quello nel quale di trova il soggetto che effettua l'introduzione abusiva o vi si mantiene abusivamente.
Nel caso specificamente esaminato, è stata dichiarata la competenza dell'autorità giudiziaria del Tribunale di Napoli, in considerazione del fatto che la condotta abusiva era stata contestata come materialmente realizzata dall'imputato negli uffici della Motorizzazione civile di Napoli, dove il medesimo, servendosi del computer in dotazione dell'ufficio, era stato accusato di essersi introdotto abusivamente e ripetutamente nel sistema informativo del ministero dei Trasporti.