Accessione salva beneficio prima casa

Pubblicato il 19 settembre 2016

Mantiene i benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa anche il contribuente che, entro un anno dall'alienazione del primo immobile per il quale ne aveva fruito, abbia poi a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivamente la propria abitazione principale.

E questo a prescindere dal fatto che l’acquisto del terreno in oggetto sia anteriore o posteriore all’alienazione del primo immobile adibito a prima casa.

Ciò in virtù del principio di accessione ai sensi del quale si ha l’acquisto della proprietà della costruzione realizzata nel terreno ed incorporata a titolo originario, quale successivo incremento dell’originario immobile posseduto.

E’ quanto puntualizzato dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 18211 depositata il 16 settembre 2016.

La circostanza che viene a determinarsi – precisano i giudici di legittimità – è, difatti, idonea ad integrare la condizione impeditiva della decadenza di cui all’articolo 1, nota II bis della prima parte della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86, dove si richiede semplicemente che il contribuente entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici proceda all’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale, senza alcuna discriminazione tra acquisti a titolo originario e a titolo derivativo, tra i quali rientra l'acquisto per accessione).

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