Accessi domiciliari leciti con l’autorizzazione della Procura
Pubblicato il 29 luglio 2011
Nel respingere il ricorso dell’agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione – sentenza n.
16570 del 28 luglio 2011 – ha sancito che nel caso di accessi domiciliari da parte della Guardia di Finanza o degli impiegati dell’Amministrazione finanziaria è sempre necessaria l’autorizzazione preventiva del procuratore della Repubblica.
Cioè, nel caso in cui è possibile trasferire agevolmente i documenti riguardanti l’attività commerciale negli annessi locali abitativi è necessario un apposito permesso per poter effettuare il controllo; allo stesso modo, le ispezioni nei “locali diversi”, da quelli destinati all’impresa (solo abitativi), sono lecite solo in presenza di gravi indizi.
Per la Suprema Corte, nel caso di uso promiscuo dei locali, le prove acquisite illegittimamente non possono essere utilizzate a danno del contribuente, dato che il principio dell’inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita si applica anche alla materia tributaria, in virtù della garanzia difensiva che l’articolo 24 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini, tra cui anche i contribuenti.
Dunque, nello scrivere le sue motivazioni, la Corte offre un vero e proprio vademecum per le ispezioni lecite che possono effettuarsi in tutti i casi in cui emerge un comprovato uso promiscuo dei locali adibiti a sede dell’impresa e, allo stesso tempo, a luogo di abitazione familiare.