L’articolo 2, comma 7, del Dl 262/06 prevede che nel caso di mancato pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo, complessivamente superiori a 25mila euro, gli agenti della riscossione, ricevuta l’autorizzazione dal direttore generale, possono esercitare la facoltà e i poteri che la legge riserva ai funzionari delle Entrate per l’accertamento delle violazioni in materia di Iva e imposte sui redditi. Gli agenti possono, cioè, accedere anche nei locali destinati all’esercizio dell’attività per acquisire copia di tutta la documentazione utile all’individuazione dell’importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi. Allo stesso modo, l’articolo 2 impone a chi possiede beni o somme di denaro del debitore di dichiararli agli agenti della riscossione. Infatti, in caso di inadempimento, prima di procedere al pignoramento di crediti, fitti e pigioni, l’agente di riscossione può chiedere ai terzi, debitori del soggetto iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto in modo dettagliato cose e somme da loro dovute. Per potere effettuare le ispezioni nei locali destinati all’esercizio delle arti o delle professioni, gli agenti devono comunque essere in possesso dell’autorizzazione del procuratore della Repubblica. I dati raccolti (anche estraendone copia) potranno però essere utilizzati solo per l’attività di riscossione a mezzo ruolo.
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