No al riconoscimento, in Italia, del provvedimento estero di accertamento del rapporto di filiazione tra un minore, concepito da uno dei componenti di una coppia gay attraverso la procreazione medicalmente assistita, e l’altro componente della coppia che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno escluso la trascrivibilità, nei registri dello stato civile del nostro Paese, del provvedimento di un Giudice straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed un soggetto privo di alcun rapporto biologico con lo stesso (cosiddetto “genitore d'intenzione”).
Nel dettaglio, con sentenza n. 12193 pubblicata l’8 maggio 2019, hanno rigettato la domanda di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento che riguardava due minori concepiti da uno dei componenti di una coppia omosessuale grazie al ricorso alla procreazione medicalmente assistita e con la collaborazione di due donne, una delle quali aveva messo a disposizione gli ovociti, mentre l'altra aveva provveduto alla gestazione.
Secondo la Cassazione il riconoscimento del rapporto di filiazione con l'altro componente della coppia si porrebbe in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità, sancito dall'art. 12, comma sesto, della Legge n. 40/2004.
Divieto che, secondo la Corte, rappresenterebbe un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell'istituto dell'adozione.
Tuttavia – hanno altresì evidenziato le SU - i valori tutelati da questo divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sull'interesse del minore, non escluderebbero la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali, ad esempio, l'adozione in casi particolari.
Il deposito della decisione in oggetto è stato accompagnato da un comunicato stampa della Corte di cassazione, diffuso nella medesima data dell’8 maggio 2019.
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