Accertamento valido anche se la verifica supera i 30 giorni

Pubblicato il 23 settembre 2011 Il chiarimento sulla durata della verifica fiscale è oggetto della sentenza del 22 settembre 2011, emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria. L’argomento ha suscitato un lungo dibattito, a volte anche contrastante, dato che negli anni non sono mancate pronunce di merito che ritenevano nullo l’accertamento perché la verifica dell’ufficio si era protratta per più dei 30 giorni previsti.

Ora, spinti dal ricorso di un contribuente, i Supremi giudici non si sono limitati ad osservare che la norma di cui all’articolo 12, comma 5, della Legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) non trova applicazione al caso di specie, ma hanno aggiunto un principio importante secondo cui l’eventuale violazione del termine fissato dalla legge per la permanenza dei verificatori (lo Statuto fissa un termine di 30 giorni, rinnovabile per altri 30, per l’accesso presso il contribuente), non è sanzionata nè con l’inutilizzabilità delle prove raccolte nè con la nullità degli atti di accertamento eseguiti.

Per la Corte, tale conclusione si desume facilmente dall’interpretazione della norma citata, come emerge dal fatto che in caso di irregolarità commesse dai verificatori – tra cui anche l’ingiustificata “perdita” di tempo nel compiere la verifica fiscale – sono messi a disposizione dei contribuenti due possibili rimedi: quello di formulare a verbale osservazioni e rilievi circa il fatto accaduto oppure quello di effettuare una segnalazione al Garante.

Le conclusioni della Corte di Cassazione lasciano, comunque, irrisolti molti dubbi sia in relazione alle precedenti pronunce che sanciscono la nullità degli atti di accertamento in presenza di violazione di norme imperative sia con riguardo ai due possibili rimedi proposti al contribuente.
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