Nel vigore degli artt. 548 e 549 c.p.c. – precedenti le modifiche apportate sia dalla Legge 228/2012 sia dal D.l. 132/2014, convertito con Legge 162/2014 – l’accertamento dell’obbligo del terzo, pur svolgendosi come ordinario giudizio di cognizione, segue, senza soluzione di continuità nell'ambito del procedimento, la dichiarazione mancata, negativa o contestata del terzo e necessita, per la sua introduzione, soltanto di apposita istanza, al giudice dell’esecuzione, dal procuratore del creditore, munito di ogni più ampio potere per fargli conseguire un risultato utile.
Non serve, dunque, il conferimento di un’autonoma e distinta procura al difensore del creditore, né la notificazione di un atto di citazione avente il contenuto di cui all'art. 163 c.p. c.
E’ quanto emerge dalla sentenza n. 21799 depositata il 28 ottobre 2016, Corte di Cassazione, terza sezione civile.
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