Accertamento legittimo anche se il Pvc è senza documentazione extracontabile

Pubblicato il 25 aprile 2015 E’ da considerare legittimo l’atto di accertamento fiscale basato sul PVC anche nel caso in cui non sia stata allegata al verbale la documentazione extracontabile sulla quale si fonda l’atto impositivo.

Lo chiarisce la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8325 del 24 aprile 2015, con la quale viene accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una controversia concernente la ripresa a tassazione d’imposte per l’asserita omessa fatturazione di ricavi e di operazioni imponibili, nonché per fatture ritenute inesistenti.

La Corte ritiene sufficiente il verbale presentato dalla Guardia di finanza, anche se quest’ultimo non era stato accompagnato dalla documentazione extracontabile rinvenuta nel corso della verifica nei locali dell’azienda.

Per i Supremi giudici, il verbale della GdF ha infatti valore privilegiato, così come pure le descrizioni fatte dagli agenti.

Pertanto è sufficiente che nel verbale vengano “puntigliosamente e dettagliatamente” descritti i tipi di documenti extracontabili esaminati (quadernoni, schede clienti, ecc.), dai quali risultava una contabilità totalmente diversa da quella ufficiale, visto che i verbalizzanti avevano dettagliatamente descritto anche il contenuto delle schede clienti utilizzate per compararle con la documentazione contabile ufficiale e i meccanismi adottati per la tenuta della contabilità parallela da parte del contribuente.
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