Accertamento. L’atto deve contenere anche l’avviso di ricevimento della raccomandata

Pubblicato il 22 luglio 2011 La Ctr di Napoli, accogliendo le doglianze di un contribuente cui erano state notificate alcune cartelle di pagamento dell’Irpef relative all’anno 1991, aveva constatato che la notifica dell’atto di accertamento era nulla per via della mancata ricezione dell’avviso di ricevimento della raccomandata. Da ciò, la conseguente nullità della cartella di pagamento impugnata.

L’Amministrazione finanziaria ha opposto ricorso in Cassazione, avanzando la motivazione che l’avviso di accertamento “non è un atto funzionale al processo ma un atto amministrativo”, che non deve sottostare alle regole stabilite per le notifiche civilistiche e, dunque, non può essere considerato invalido solo per la mancanza dell’avviso di giacenza della raccomandata all’ufficio postale.

Ma la Cassazione, con l’ordinanza 16050 del 21 luglio 2011, ha rigettato il ricorso, sostenendo che la “natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario … non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria”. Di conseguenza all’avviso di accertamento devono essere applicate le norme sulle notificazioni nel processo civile, in assenza delle quali si incorre nell’applicazione del regime della nullità.

In altri termini, per la Suprema Corte se la notificazione dell’avviso di accertamento è stata fatta nelle forme prescritte dall’articolo 140 del Codice di procedura civile, ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata, con la quale l’ufficiale giudiziario abbia dato notizia al destinatario dell’avvenuto compimento di tutte le formalità. Ciò a riprova che l’atto sia venuto a conoscenza del destinatario; viceversa, la sua mancanza provoca la nullità della notificazione.

Di qui, la conclusione della Corte secondo cui non si può considerare “irrilevante la mancata consegna dell’avviso di giacenza della raccomandata con cui si dà notizia del deposito al contribuente destinatario”, come addotto dal Fisco. “L’omissione o la nullità della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato”. Il contribuente ha, dunque, la facoltà di far valere tale nullità, mediante la scelta di impugnare solo l’atto consequenziale notificato, cioè la cartella di pagamento, oppure far valere il vizio della notifica.
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