Accertamento, la notifica dell’atto guarda alla data della proroga

Pubblicato il 25 agosto 2020

Proseguendo l’analisi delle risposte offerte dall’Agenzia delle Entrate nella corposa circolare n. 25/E/2020 sui dubbi e i quesiti sollevati da associazioni, operatori e cittadini in merito al Decreto Rilancio, alcune specificazioni vengono rese anche riguardo all’attività di accertamento e riscossione.

In particolare, nel documento di prassi viene chiarito il rapporto tra emergenza e contraddittorio preventivo.

Nel susseguirsi dei diversi decreti approvati per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, infatti, è stato disposto un generalizzato slittamento della notifica degli atti impositivi scadenti al 31 dicembre 2020. Gli uffici, infatti, dovranno emettere i provvedimenti entro fine dell’anno, ma potranno notificarli solo a decorrere dal 2021.

In seguito a tale disposizione è stato chiesto all’Agenzia come possano conciliarsi tra loro le proroghe automatiche previste per il contraddittorio preventivo, rispetto allo slittamento della notifica al 2021.

Nello specifico, si è chiesto se in caso di applicazione di un’automatica proroga per lo svolgimento del contraddittorio, qualora il termine ordinario cada oltre il 31 dicembre 2020, vada, comunque, applicato lo slittamento della notifica al 2021.

Secondo la risposta offerta dall’Agenzia nella circolare n. 25/E, ai fini dello slittamento al 2021, occorre fare attenzione alla scadenza già prorogata.

Infatti:

In altri termini, quindi, la conclusione dell’Amministrazione finanziaria è che non è prevista alcuna proroga della decadenza di un anno se il termine è già posticipato oltre il 31 dicembre 2020.

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