Accertamento Iva, riduzione della pretesa priva di formalità
Pubblicato il 18 ottobre 2014
Con
sentenza n. 22019 del 17 ottobre 2014, la Corte di cassazione ha ricordato come l'
accertamento dell'Iva,
fino alla scadenza del relativo termine, possa essere
integrato o modificato in aumento mediante la
notificazione di nuovi avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
In tale ipotesi, nell'avviso devono essere
specificamente indicati, a pena di nullità, i
nuovi elementi e gli atti o fatti di cui sia venuto a conoscenza l'Ufficio delle imposte.
Detti
principi – sottolinea la Corte – disciplinano, tuttavia, soltanto
l'integrazione e la modificazione in aumento, rispetto all'accertamento originario, e
non anche quelle in diminuzione.
Ed infatti, solo le prime possono essere considerate come una
pretesa tributaria “nuova” rispetto a quella originaria, mentre le seconde si risolvono in una
mera riduzione della pretesa originaria e, quindi, in una
revoca parziale del relativo avviso.
Conseguentemente, l'
integrazione e la modificazione in aumento devono necessariamente formalizzarsi nell'adozione di un
nuovo avviso di accertamento che si aggiunge o sostituisce a quello originario; l
'integrazione e la modificazione in diminuzione, per contro,
non necessitano neppure di una forma o di una motivazione particolare.