“In tema di accertamento delle imposte sui redditi è facoltà dell'Ufficio contestare anche soltanto i criteri utilizzati dal contribuente nella redazione del bilancio, per i loro riflessi fiscali negli esercizi futuri, senza necessariamente procedere, per il periodo considerato, alla determinazione di una maggiore pretesa impositiva, e senza che ciò comporti una preclusione al recupero d'imposta per gli anni successivi; ne consegue la legittimità dell'avviso di accertamento limitato, alla censura contro il metodo di contabilizzazione e il sistema di deduzione di una spesa o di una quota di spesa sostenuta, assolvendo il predetto atto ad una funzione di regolarizzazione di altri aspetti del comportamento tributario della parte nel periodo, e ad assicurare il corretto svolgimento del rapporto tributario nel futuro”.
Così si esprimono i giudici della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15178 dello scorso 23 giugno 2010. Secondo la pronuncia è, dunque, corretto, l’accertamento limitato alla censura del metodo di contabilizzazione adottato nella redazione del bilancio e del sistema di deduzione di una spesa o di una quota di essa, se la contestazione dei soli criteri utilizzati dalla società per la redazione di bilanci passati può assicurare il corretto svolgimento del rapporto tributario nel futuro, con conseguenti riflessi negli esercizi futuri.
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