E' legittimo l'accertamento induttivo basato su documentazione trovata presso un soggetto terzo (fornitore del contribuente accertato) da cui risulti l'inattendibilità della contabilità aziendale ordinariamente tenuta.
Lo afferma la sentenza n. 17420 del 30 agosto 2016 della Corte di cassazione, in seguito al ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro la pronuncia della Ctr che ha annullato l’accertamento.
I giudici di cassazione, accogliendo il ricorso del Fisco, hanno precisato che:
- in tema di accertamento dei redditi, le presunzioni semplici sono una prova completa su cui il giudice può formare il proprio convincimento e la scoperta di contabilità in nero, files informatici, è un elemento di prova presuntivo valutabile per accertare l'esistenza operazioni non contabilizzate;
- l'Amministrazione finanziaria può basare l'accertamento su elementi indiziari (documenti extracontabili di operazioni tra terzo e contribuente) da cui consegua, ragionevolmente, la non veridicità dei documenti tenuti dal contribuente;
- i documenti informatici rinvenuti presso un terzo possono essere valutati dal giudice probatoriamente rilevanti quando sono accompagnati da altri elementi acquisiti.
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