La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12557 del 21 maggio 2010, interviene sul ricorso presentato da una società che si era vista disconoscere la detrazione dell’Iva sugli acquisti in quanto aveva svolto attività non di tipo commerciale. La società ribatteva, invece, proprio il fatto di aver agito secondo precise finalità commerciali e ricorreva contro la decisione dei giudici d’appello che avevano giustificato il disconoscimento della detrazione in base al difetto dell’inerenza dei costi.
La Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha precisato che la rettifica sull’indebita detrazione dell’Iva non può essere avvalorata dal giudice regionale sulla base della non inerenza dei costi. Inoltre, accogliendo la tesi della ricorrente, i Supremi giudici riscontrano come la Ctr avesse deciso in base ad un titolo che l’Ufficio non aveva mai invocato come fondamento della sua pretesa, sia in sede di accertamento che negli atti di appello. Era stato citato, infatti, solo il criterio della natura giuridica dell’attività svolta senza alcun riferimento all’inerenza delle operazioni compiute nell’attività d’impresa.
La portata innovativa della sentenza è da leggere nel fatto che la motivazione posta a base dell’accertamento deve essere univoca: i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche possono essere molteplici ma non contraddittorie tra di loro.
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