Accertamento e studi di settore. Le contestazioni sollevate in contraddittorio vanno considerate

Pubblicato il 30 agosto 2013 Secondo la Corte di legittimità – sentenza n. 19767 depositata il 28 agosto 2013 – nell'ambito degli accertamenti fiscali basati sull'applicazione degli studi di settore, assume primario rilievo il contraddittorio avuto con il contribuente, contraddittorio dal quale possono emergere “elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell'impresa la presunzione indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato”.

Così, una volta che in sede di contraddittorio vengano sollevate delle contestazioni da parte del contribuente, l'atto di accertamento che ne consegue deve essere adeguatamente motivato ed integrato, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali le deduzioni del contribuente medesimo siano state disattese; non è esaustiva, in tale contesto, una motivazione che si esaurisca nel mero rilievo dello scostamento del reddito dichiarato dai parametri degli studi di settore.

La Cassazione, in particolare, ha aderito alla decisione con cui i giudici di merito avevano confermato l'annullamento di un atto impositivo notificato ad un macellaio sulla base dello scostamento dagli studi di settore senza che il Fisco avesse preso in considerazione quanto dichiarato dal contribuente in sede di contraddittorio relativamente al forte calo della vendita di carne, subito nel periodo in cui si era diffusa l'encefalopatia spungiforme.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato Conflavoro - Accordo integrativo del 20/12/2024

08/01/2025

Legge di Bilancio 2025: cause civili iscritte a ruolo con acconto

08/01/2025

Professionisti legali presso INPS: bando per assunzioni a tempo indeterminato

08/01/2025

Bonus Transizione 4.0, novità Legge di Bilancio 2025. Cosa cambia per le imprese

08/01/2025

Assenza ingiustificata: deroghe per gravidanza, genitorialità e matrimonio?

08/01/2025

Adozioni internazionali: al via le richieste di rimborso

08/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy