Accertamento con adesione. Possibile la compensazione dell’imposta dovuta sui costi non di competenza

Pubblicato il 03 agosto 2012 La deduzione di costi in violazione del principio di competenza di cui all’articolo 109 commi 1 e 2, del TUIR, ha visto, nel corso degli anni, il proliferare di comportamenti non uniformi da parte degli uffici amministrativi. La necessità di fornire chiarimenti operativi in un’ottica di tutela dei diritti del contribuente e di semplificazione dell’azione amministrativa, ha portato l’agenzia delle Entrate a pubblicare la circolare n. 31/E in data 2 agosto 2012.

Scopo del documento di prassi è quello di intervenire in merito alla definizione dei rilievi sulla competenza, ampliando le possibilità a disposizione per evitare il fenomeno della doppia imposizione.

Precisamente, ci si riferisce a tutti quei casi in cui, in sede di definizione della pretesa, attraverso l’istituto dell’accertamento con adesione, fermo restando il disconoscimento della deduzione di costi per violazione del principio di competenza, ne sia tuttavia riconosciuta la deducibilità nel periodo d’imposta di effettiva competenza.

In altri termini, nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, è possibile richiedere la compensazione dell’imposta dovuta per il disconoscimento del costo dedotto in violazione del principio di competenza, con l’imposta che darebbe diritto al rimborso di quanto versato nel periodo d’imposta in cui si sarebbe dovuto correttamente imputare e dedurre il suddetto componente.

Gli uffici, dunque, si sono trovati spesso nella condizione di dover far fronte a questa duplice necessità: da un lato, attivare il procedimento di accertamento per il disconoscimento della deduzione del componente negativo e, dall’altro, attivare il procedimento di rimborso su richiesta del contribuente stesso.

Ora, l’Agenzia delle Entrate interviene in merito fornendo indicazioni esemplificative.

In primo luogo viene spiegato che il procedimento di accertamento con adesione, contraddistinto dal contraddittorio, può costituire, semplificando l’azione amministrativa e garantendo, al contempo, la tutela dei diritti del contribuente, la sede idonea per operare, su richiesta del contribuente, la compensazione tra l’imposta oggetto di contestazione, riconducibile al componente negativo erroneamente dedotto in difetto di competenza, e l’imposta rimborsabile che emergerebbe dalla corretta imputazione del medesimo componente.

Il contraddittorio rappresenta la sede necessaria in cui l’ufficio può esaminare la posizione del contribuente, compresa la spettanza del rimborso dell'imposta versata in eccedenza nel periodo d'imposta di corretta imputazione del componente negativo precedentemente non dedotto, mentre il contribuente può fornire tutti gli elementi indispensabili ai fini dell'effettuazione della compensazione.

Tale compensazione, però, produce i suoi effetti solo a condizione e nel momento in cui si perfeziona la definizione del procedimento di adesione e, quindi, con il versamento dell’eventuale imposta eccedente, delle sanzioni e degli interessi. Il contribuente ha comunque la facoltà di richiedere, in luogo della compensazione, il rimborso dell’imposta versata in eccedenza per il periodo d’imposta di corretta imputazione del componente negativo precedentemente non dedotto.

La circolare n. 31/E/2012 prevede anche una parte dedicata alle “Istruzioni operative” con cui l’Agenzia detta agli uffici indicazioni sul comportamento da tenere ai fini di una corretta compensazione.

Innanzitutto, l'ufficio, prima di concedere la compensazione, deve esperire una vera e propria istruttoria del tutto simile a quella che avrebbe attivato per concedere il rimborso.

L’istruttoria è finalizzata a determinare l’imposta compensabile e a verificare le condizioni per la compensazione.

È sempre compito dell’ufficio verificare l’eventuale presenza di carichi pendenti che non consentirebbero l'erogazione del rimborso stesso, senza considerare tra quelli ostativi per la compensazione le eventuali iscrizioni a ruolo o affidamenti relativi all'atto oggetto di adesione.

La compensazione non dovrà essere operata se l’ufficio non è nelle condizioni, nei termini previsti dal procedimento di adesione, di valutare tutti gli elementi necessari per il corretto completamento dell’istruttoria. Cosa che potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora il contribuente manifesti la volontà di operare la compensazione in prossimità della decorrenza del termine di conclusione del procedimento di adesione.

Infine, nell'atto di adesione, il contribuente - che ha avanzato formale richiesta di compensazione in maniera del tutto facoltativa - dovrà manifestare anche la rinuncia alla richiesta di restituzione della medesima imposta, già presentata o da presentare, anche mediante dichiarazione integrativa.
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