Accertamento con adesione, cumulabile la sospensione dei termini dell'istanza con quella feriale

Pubblicato il 10 luglio 2015

A seguito dell'ordinanza n. 11632/2015 con la quale la Corte di Cassazione, superando il precedente orientamento di prassi, ha sancito che la sospensione feriale non si applica ai termini previsti per espletare la procedura di accertamento con adesione, avendo quest'ultima natura amministrativa, il dibattito si è spostato nelle aule del Governo.

Con il question time n. 5-06008 del 9 luglio 2015 in Commissione Finanze alla Camera, il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta, ha risposto all'interrogazione dI Daniele Pesco (M5S) circa la possibile cumulabilità della sospensione dei termini per il ricorso in seguito alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, con la sospensione feriale dei termini processuali.

Il Governo si dice favorevole alla cumulabilità dei due termini di sospensione impegnandosi ad esaminare la questione in sede di disamina dello schema di decreto delegato sulla revisione del contenzioso tributario, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari. Si ritiene, infatti, corretto estendere il blocco dei termini feriali all’ambito amministrativo e in tal senso si attende una norma di interpretazione retroattiva. Dunque, i 90 giorni previsti dal Dlgs n. 218/1997 (art. 6, comma 3) devono sommarsi ai 31 giorni accordati nella pausa estiva, senza accavallamenti che potrebbero generarne una riduzione.

Negare questa possibilità, significherebbe, infatti, mettere a rischio l'ammissibilità di tantissimi ricorsi pendenti basati sul cumulo delle pause.

Con altra interrogazione parlamentare presentata da Giulio Cesare Sottanelli (Scelta Civica), si è voluto conoscere il corretto regime impositivo dei benefici concessi alle attività esercitate nelle Zfu.

Il Mef ha specificato che le agevolazioni fruite dalle imprese ricadenti nelle Zone franche urbane non sono soggette ad alcuna tassazione. Tali agevolazioni, infatti, non assumono il carattere di contributo in conto esercizio, né in conto impianti, né in conto capitale, ma rappresentano solo una pura disposizione di esenzione fiscale.

Dunque, gli sgravi Ires, Irap, Imu e contributivi previsti a favore dei soggetti situati nelle Zfu non assumono alcun rilievo ai fini del calcolo della base imponibile Ires e Irap, rappresentando solo una riduzione d'imposta.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Acconto IVA 2024: guida completa alla scadenza del 27 dicembre

24/12/2024

Possessori strutture ricettive all'aperto: aggiornamento catastale 2025

24/12/2024

Artigiani: come applicare la riduzione dei premi INAL per il 2024

24/12/2024

Prodotti difettosi: anche il fornitore può esserne responsabile

24/12/2024

Sicurezza sul lavoro: dall'INAIL il rating per misurare le prestazioni aziendali

24/12/2024

Turismo: al via il bando da 8 mln per formazione e innovazione

24/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy