La Corte di Cassazione, con la sentenza 21106, depositata il 24 agosto 2018, precisa alcuni aspetti relativi all’attività di accertamento tributario effettuato dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di una società di capitali, alla quale veniva contestato dall’Ufficio un maggior reddito accertato, sul presupposto che la stessa società dovesse considerarsi non operativa ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 724/1994.
Respingendo l'appello del Fisco, la Ctr Lombarda aveva sostenuto che, poiché il bilancio di una società di capitali fa fede fino a querela di falso, per riclassificare l'immobile - ai fini dell'accertamento tributario - l'Ufficio avrebbe prima dovuto promuovere l'azione penale volta ad accertare la falsità della rappresentazione del documento contabile.
Tale tesi, però, non è stata accolta dalla Corte di Cassazione, che ha confermato quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate e cioè che gli amministratori della società, ai quali spetta redigere il bilancio, non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, e tale ragione è sufficiente per escludere che il bilancio sia riconducibile fra gli atti che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova fino a querela di falso.
Al contrario, l'art. 2379 c.c. consente a chiunque vi abbia interesse di impugnare la delibera di approvazione del bilancio per ottenerne l'annullamento, chiedendo al giudice di valutare se l'atto sia stato redatto in conformità ai principi di legge, senza necessità di esperire querela di falso o di attendere l'esito di un eventuale procedimento penale a carico degli amministratori.
Pertanto, secondo le conclusioni addotte dai giudici di legittimità nella sentenza n. 21106/2018, ai fini dell'accertamento tributario, l'Agenzia delle Entrate può rettificare il bilancio delle società di capitali, contestando i criteri di classificazione adottati, senza dover mettere in dubbio previamente la falsità del documento contabile.
Ai fini dell'accertamento del debito fiscale o dell'insussistenza del credito vantato dal contribuente, infatti, la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di rettificare il bilancio, contestando i criteri di redazione, deve ritenersi prevista implicitamente in tutte le norme antielusive, che permettono all’Ufficio non solo di procedere alle attività ispettive sulle scritture contabili, ma anche di procedere all’accertamento induttivo qualora ne ricorrano i presupposti di legge.
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