Accertamento anticipato nullo senza le motivazioni di urgenza dell’Amministrazione finanziaria

Pubblicato il 04 novembre 2010

L’avviso di accertamento emanato prima della scadenza del termine dei 60 giorni dal rilascio del Pvc da parte della Guardia di Finanza è legittimo solo se sussistono condizioni di “particolare urgenza”. Al contrario, è da ravvisare la nullità dell’avviso di accertamento impugnato in base alla semplice circostanza che lo stesso sia pervenuto “prima della conclusione dell’attività ispettiva” e cioè entro il termine dei 60 giorni che il contribuente ha a disposizione per comunicare osservazioni e richieste valutate dagli uffici impositori, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000).

Questo è il principio sostenuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22320 del 3 novembre 2010.

Con tale pronuncia, la Corte modifica un suo precedente orientamento, alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 244/2009, secondo cui in applicazione del combinato disposto dell’articolo 12 dello Statuto del contribuente e degli articoli 3 e 21–septies della legge 241/1990, l’avviso di accertamento emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni decorrente dal rilascio al contribuente della copia del Pvc, da parte degli organi di controllo, non è nullo.

L’unica condizione che può far diventare nullo l’avviso stesso è la mancata motivazione della condizione di urgenza. Dunque, non si può considerare nullo un atto solo perché emanato prima della conclusione dell’attività ispettiva, senza niente proferire in materia di urgenza, anche sotto il profilo della verifica della eventuale mancata deduzione e allegazione ad opera dell’agenzia delle Entrate. Da qui la conclusione della Corte, secondo cui - atteso il generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi, compresi quelli dell’Amministrazione finanziaria - la rettifica è da considerarsi tale solo qualora “non rechi motivazione sull’urgenza che ne ha determinato l’adozione”.

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