Accertamenti fisco nulli, senza prova della delega

Pubblicato il 03 dicembre 2015

L'avviso di accertamento è nullo ex art. 42 D.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

Amministrazione deve provare la delega

E se la sottoscrizione non proviene dal capo dell'ufficio titolare ma da un funzionario di carriera direttiva, l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio.

La sola qualifica di funzionario non abilita la firma

Il solo possesso della qualifica, infatti, non abilita il funzionario di carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio.

E' quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, quinta sezione civile, con sentenza n. 24492 depositata il 2 dicembre 2015, accogliendo il ricorso di un contribuente avverso un avviso di accertamento giudicato illegittimo – tra gli altri profili di censura – in quanto sottoscritto da soggetto diverso rispetto al capo dell'ufficio competente, in assenza di indicazioni circa la qualifica ed i poteri dell'effettivo sottoscrittore ed in mancanza di prova circa l'esistenza di una delega.

Nulli gli avvisi sottoscritti dal funzionario senza delega

Ricorso, sotto questo profilo, accolto dalla Cassazione, che ha ribadito un orientamento da tempo affermatosi in giurisprudenza (e recentemente confermato dalla stessa Corte), secondo cui, in tema di imposte sui redditi deve ritenersi, ex art. 42 D.p.r. 600/1973, che gli accertamenti in rettifica e d'ufficio sono nulli tutte le volte che gli avvisi nei quali si concretizzano, non risultino sottoscritti dal capo dell'ufficio emittente o da un impiegato dalla carriera direttiva (addetto all'ufficio medesimo) validamente delegato dal reggente di questo.

Ne consegue che la sottoscrizione dell'avviso di accertamento – atto della p.a. a rilevanza esterna – da parte del funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo – ovvero, da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente o efficacemente delegato – non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto ex art. 42 cit. norma a pena di nullità.

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