Accentramento degli adempimenti contributivi. Chiarimenti Inps

Pubblicato il 12 dicembre 2009

Con circolare n. 124, datata 11 dicembre 2009, l’Inps fornisce indicazioni ai datori di lavoro, che operano in diverse sedi, circa l’accentramento delle procedure online per lo svolgimento degli adempimenti contributivi. Ci si rivolge, cioè, ai datori che vogliono operare su un’unica posizione. L’Inps ha infatti ora la competenza per autorizzare il suddetto accentramento, dopo che è entrato in vigore il Libro unico del lavoro (Lul).

Nel documento si specificano le modalità per poter ottenere il riconoscimento dell’accentramento degli adempimenti contributivi. Al fine di semplificare i rapporti con lo stesso istituto previdenziale, l’Inps riconosce la possibilità di riconoscere una posizione contributiva accentratrice, cioè quella nella quale il datore di lavoro può essere autorizzato all’assolvimento degli obblighi contributivi di tutti i lavoratori alle sue dipendenze. Tale posizione, scelta dal datore, può coincidere con la sede legale dell’azienda se essa è anche quella di lavoro degli addetti alle attività gestionali, altrimenti, la sede può essere scelta tra la sede amministrativa, se diversa da quella legale, oppure con la sede operativa. La posizione contributiva accentratrice è contraddistinta dalla matricola aziendale e dal codice azienda per le aziende agricole. Per le aziende che operano con il sistema DM è possibile aprire nuove posizioni aziendali che rientrano nello stesso territorio, in relazione a particolari caratteristiche contributive.

Per poter effettuare la richiesta di accentramento degli obblighi contributivi di matricole già assegnate o da assegnare è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni: le matricole si devono riferire allo stesso codice fiscale e avere la medesima classificazione. Tutti i datori di lavoro che sono destinatari di un provvedimento di accentramento devono comunicare, con riferimento all’attività esercitata, eventuali variazioni della stessa attività per effetto delle quali può derivare una diversa classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali.

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