Abuso, rilievo penale escluso senza norma specifica
Pubblicato il 04 aprile 2014
La condotta criminosa deve essere precisamente individuata.
Una
condotta elusiva di imposizione fiscale può essere penalmente sanzionata solamente se agganciata ad una
norma specifica che precisamente individui la condotta criminosa.
Tale norma non può essere di gestione ermeneutica, “
ovvero una norma "in bianco" da colmare interpretativamente secondo le fattispecie concrete”.
E non è sufficiente, quindi, che la condotta posta in essere abbia esclusivamente lo scopo di ridurre o risparmiare in ordine ad una debenza tributaria.
Importazione extra Ue
E' sulla base di questi assunti che la Corte di cassazione, con la
sentenza n. 15186 del 3 aprile 2014, ha escluso che potesse essere penalmente sanzionata la condotta di una società che aveva deciso di importare un bene extra europeo attraverso uno Stato comunitario assoggettato a una tassazione favorevole per poi utilizzarlo in altro Paese Ue, nel nostro caso l'Italia.
Secondo la Corte, la fattispecie contestata, non avendo riscontro in una specifica norma antielusiva, non poteva avere rilevanza penale.