Abuso di diritto rilevabile d'ufficio...ma il giudice prima di decidere deve sentire le parti

Pubblicato il 16 dicembre 2009
La giurisprudenza di legittimità più recente, in tema di abuso di diritto, ha affermato l'esistenza, nel nostro ordinamento, di una clausola generale non scritta, derivante dal principio costituzionale di capacità contributiva, ai sensi della quale, pur non essendovi un contrasto con una norma specifica, non è consentito ottenere vantaggio dall’utilizzo di strumenti giuridici se non sussistono ragioni economicamente apprezzabili diverse dal mero risparmio fiscale a sostegno dell’operazione. Vietato, dunque, l’utilizzo distorto di strumenti, di per sé leciti, per conseguire un risparmio d’imposta con comportamenti che non hanno altra giustificazione economica.

Per la Cassazione, inoltre, l'abuso del diritto, nei procedimenti tributari, sarebbe rilevabile direttamente anche dal giudice; tale impostazione sembra non tenere conto del fatto che nei processi fiscali l'oggetto del giudizio è ben delimitato per cui l'organo giudicante entra nel merito della controversia solo nei limiti addotti dalle parti. Vi è, tuttavia, un temperamento processuale a questa prassi: ai sensi del nuovo rito civile, qualora il giudice ritenga di porre a base della sua decisione una questione rilevata d'ufficio lo stesso, a pena di nullità, deve decidere solo dopo il contraddittorio delle parti sul punto, assegnando termini per osservazioni scritte.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy