Abuso del processo per chi chiede l'affido esclusivo del figlio senza fondate motivazioni

Pubblicato il 11 aprile 2011 Il Tribunale per i minorenni di Milano, con decreto depositato il 4 marzo 2011, ha condannato una donna al versamento di una somma pari ad 500 euro in favore dell'ex compagno per aver chiesto, in assenza di valide ragioni, l'affido esclusivo della loro figliola.

In particolare, la madre è stata condannata a tale sanzione in considerazione del nuovo disposto di cui all'articolo 96 del Codice di procedura civile con cui viene punita la parte che abusi del processo con comportamenti di uso pretestuoso e disfunzionale in danno sia delle parti in causa che di ogni altro cittadino che abbia chiesto la tutela delle proprie posizioni giuridiche all'Autorità Giudiziaria.

Il comportamento della donna, che aveva tenuto ferma la richiesta dell'affidamento esclusivo della minore nelle tre udienze del procedimento senza fornire elementi a sostegno della sua domanda, è stato quindi ritenuto censurabile in quanto aveva limitato fortemente, in quantità e qualità, “il libero esplicarsi del diritto del ricorrente ad allevare la figlia”; tale condotta è stata ritenuta “contraria ai doveri di lealtà e probità espressi dall'art. 88 c. p. c., ritenuto che i tempi di definizione del presente procedimento, e degli altri a ruolo presso questo Tribunale, sono stati determinati anche dalla condotta processuale della donna”.
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