Abuso del diritto se predomina lo scopo elusivo

Pubblicato il 14 marzo 2014 Con ordinanza n. 5877 del 13 marzo 2014, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'agenzia delle Entrate contro la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato un avviso di liquidazione notificato ad una società contribuente e con cui una serie di atti posti in essere da quest'ultima erano stati riqualificati come una cessione di azienda.

Tra gli altri motivi, l'amministrazione finanziaria aveva lamentato che il giudice di appello non avesse considerato che tutti i negozi posti in essere - tra cui un precedente conferimento di ramo d'azienda e una successiva cessione di quote - dovevano essere valutati come una complessa operazione unitaria, anche per la loro contestualità.

Poiché, inoltre, la contribuente non aveva provato un diverso intento economico, se ne doveva dedurre una cessione di azienda con chiaro intento elusivo, e quindi un abuso di diritto.

Ragioni a cui ha aderito la Suprema corte, la quale ha ricordato che, in materia tributaria, costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo elusivo del fisco.

Inoltre – continua la Corte - il principio secondo cui non sono opponibili all'amministrazione finanziaria quegli atti posti in essere dal contribuente che costituiscano abuso del diritto, che si traducano, ossia, in operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale, deve estendersi a tutti i settori dell'ordinamento tributario, e dunque anche all'ambito delle imposte indirette, “prescindendosi dalla natura fittizia o fraudolenta della operazione stessa, essendo all'uopo sufficiente anche la mera prova presuntiva”.
   
Ed anche per quel che concerne l'onere della prova, i giudici di Cassazione hanno ribadito che incombe sul contribuente la dimostrazione dell'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti con carattere non meramente marginale o teorico.
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