Abuso del diritto da applicare anche al trattamento tributario degli immobili

Pubblicato il 03 luglio 2012 La Corte di cassazione, Sezione tributaria, con la sentenza n. 10807 del 28 giugno 2012, ha confermato la decisione con cui le commissioni tributarie di merito avevano ravvisato un abuso del diritto nella condotta posta in essere dal proprietario di una casa ristrutturata che, per risparmiare sulle imposte, aveva aggirato le norme sulla cubatura degli immobili.

In particolare, lo stesso, dal computo della superficie complessiva della casa ai fini della qualificazione di quest'ultima come "di lusso", aveva escluso 100 metri quadri del piano interrato in quanto riferiti a zone con soffitto di 10 cm più basso rispetto alle zone destinate ad abitazione.

I giudici di legittimità, dopo aver ricordato come la nozione di abuso del diritto sia applicabile e deve essere applicata anche al trattamento tributario degli immobili, ha affermato l’illiceità della “pratica costruttiva di sostanziale aggiramento delle disposizioni, anche dei regolamenti comunali, sulla cubatura degli immobili quante volte l'utilizzo di questo specifico elemento non sia dettato da ragioni costruttive e/o economiche (o, comunque, da qualsivoglia valida ragione diversa da quella fiscale) ma assuma soltanto rilievo fiscale per la sua idoneità ad aggirare la ratio delle norme che introducono il tributo, determinando una indebita minore tassazione”.

E nella specie – si legge nel testo della decisione - anche le zone prive dell'abitabilità dovevano ritenersi computabili per accrescere la metratura dell’immobile ai fini dell'imposta di registro.
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