Abusi edilizi. Valutazioni del giudice su sospensione della demolizione

Pubblicato il 11 dicembre 2018

A fronte della domanda di sanatoria di un’opera abusiva, il giudice dell'esecuzione non deve limitarsi a prenderne atto ai fini della sospensione o revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna.

Potere-dovere di verifica 

Lo stesso deve infatti esercitare il potere-dovere di verifica della validità ed efficacia del titolo abilitativo, valutando la sussistenza dei presupposti per l'emanazione dello stesso e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio oltre, ovviamente, alla rispondenza di quanto autorizzato con le opere destinate alla demolizione.

In detto contesto, il rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione nazionale richiesto per le disposizioni introdotte dalle leggi regionali riguarda anche eventuali procedure di sanatoria.

Confermato il rigetto della domanda di revoca dell'ordine di demolizione

La Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso promosso da un imputato, condannato per abuso edilizio, contro il rigetto dell’istanza di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive deciso dal giudice dell’esecuzione.

La Corte di legittimità, con sentenza n. 55028 del 10 dicembre 2018, ha ritenuto che l’ordinanza impugnata fosse immune da censure posto che il giudice di merito aveva valutato l’effettiva consistenza degli abusi edilizi da demolire, escludendo che gli stessi potessero rientrare tra quelli di cui alla Legge regionale Sicilia n. 4/2003.

La Suprema corte ha evidenziato, in linea generale, che non potevano essere riconosciuti effetti estintivi del reato urbanistico alla procedura di mera regolarizzazione delle opere consentita dall’articolo 20, comma 5, della Legge regionale. Una lettura siffatta, infatti, si sarebbe posta in stridente contrasto con i principi generali fissati dalla legislazione nazionale e con quanto stabilito nel Testo unico dell’edilizia.

In conclusione, è stato affermato il seguente principio di diritto:

Il giudice dell'esecuzione, in presenza di una domanda di sanatoria, non deve limitarsi a prenderne atto ai fini della sospensione o revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, ma deve esercitare il potere-dovere di verifica della validità ed efficacia del titolo abilitativo, valutando la sussistenza dei presupposti per l'emanazione dello stesso e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per Il corretto esercizio del potere di rilascio oltre alla rispondenza di quanto autorizzato con le opere destinate alla demolizione, con l'ulteriore precisazione che il rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione nazionale richiesto per le disposizioni introdotte dalle leggi regionali riguarda anche eventuali procedure di sanatoria”.

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