Abruzzo, pronto il codice per restituire i finanziamenti agevolati revocati
Pubblicato il 19 febbraio 2011
Se i contributi, nella forma di finanziamenti agevolati, concessi in seguito agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, vengono revocati totalmente o parzialmente dal comune oppure se intervengono altre cause di estinzione anticipata, le somme residue, giacenti sul conto vincolato, una volta estinto il contratto di finanziamento devono essere restituite all’Erario.
A tal fine, è stato istituito il codice “
5060” denominato “
Restituzione da parte dei soggetti finanziatori degli importi residui del conto vincolato, a seguito di revoca totale o parziale, ovvero di altre cause di estinzione anticipata del finanziamento agevolato, concesso in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo”
Il codice tributo dovrà essere usato dai soggetti finanziatori e dovrà riportarsi nella sezione “
Erario”, colonna “
Importi a debito versati” del modello F24.
Lo rende noto la risoluzione n.
16/E del 18 febbraio 2011