Abrogazione del trattamento di mobilità: conseguenze

Pubblicato il 16 febbraio 2017

Dall’1 gennaio 2017 è stata abrogata l’indennità di mobilità ordinaria, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità e le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Si analizzano le conseguenze sulle assunzioni, trasformazioni e proroghe di lavoratori iscritti nelle suddette liste, sul contributo di mobilità e sulla tassa di ingresso, sull’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante e sull’assunzione di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi e dipendenti di aziende beneficiare della CIGS da almeno 6 mesi.


La Legge Fornero ha abrogato, a far data dall’1 gennaio 2017:

Quali incentivi?

I lavoratori in mobilità fino al 31 dicembre 2016 potevano essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi e in tal caso la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro era pari a quella prevista per gli apprendisti.

Qualora nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto veniva trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spettava per ulteriori dodici mesi.

A quanto sopra si aggiungeva un ulteriore “bonus” perché nel caso in cui il lavoratore aveva anche diritto all’indennità di mobilità, al datore di lavoro veniva concesso un ulteriore contributo economico pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore.

Se il datore di lavoro assumeva, invece, a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, pari a quella prevista per gli apprendisti, spettava per diciotto mesi.

Inoltre era concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Tuttavia, come chiarito dal messaggio INPS n. 99 dell’11 gennaio 2017, i suddetti incentivi troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.

ATTENZIONE

Gli incentivi previsti dalla Legge n. 223/1991 per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non possono essere più fruiti per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate dall’1 gennaio 2017 anche se riferite a lavoratori iscritti nelle liste di mobilità entro il 31 dicembre 2016.

 

ATTENZIONE

Fino al 30 dicembre 2016 le aziende hanno potuto collocare in mobilità i lavoratori (l’iscrizione nelle liste di mobilità decorreva dal giorno successivo al licenziamento) e, qualora siano stati attivati rapporti di lavoro con tali soggetti entro il 31 dicembre 2016, si potrà continuare a godere delle agevolazioni previste.

Per cui:

  • in caso di assunzione a tempo indeterminato fatta entro il 31 dicembre 2016 le agevolazioni potranno essere godute per 18 mesi;

  • in caso di assunzione a tempo determinato fatta entro il 31 dicembre 2016 le agevolazioni potranno essere godute per massimo 12 mesi, non potendosi applicare il beneficio previsto in caso di proroga del contratto che, nell’eventualità, avverrebbe nel 2017.

 

Contributo di mobilità e tassa di ingresso

L’abrogazione del trattamento di mobilità comporta, a far data del 1° gennaio 2017, la cessazione dell’obbligo di versamento del contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile e della cosiddetta tassa di ingresso.

La tassa di ingresso consisteva in un contributo da versare, in 30 rate mensili, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di una somma pari a 6 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore.

Tale somma veniva ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza di personale era stata oggetto di accordo sindacale.

ATTENZIONE

Dall’1 gennaio 2017 è dovuto, unicamente, il cosiddetto contributo di licenziamento a carico del datore e per ogni lavoratore licenziato, pari al 50% del trattamento mensile iniziale Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Il contributo è moltiplicato per tre volte se la dichiarazione di eccedenza del personale non è stata oggetto di accordo sindacale.

 

Recupero delle somme versate

Il citato messaggio INPS dell’11 gennaio 2017 ha ribadito che le aziende che hanno avviato una procedura di licenziamento collettivo ed adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità.

ATTENZIONE

Il venir meno dell’obbligo di versamento del contributo d’ingresso, comporta per le imprese il diritto al recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo.

 

Il recupero delle somme anticipate potrà essere eseguito mediante il conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto utilizzando il codice “G800”, avente il significato di “Recupero ai sensi dell’art. 4, co. 10, legge n. 223/91”.

Apprendistato per i percettori di indennità di mobilità

A causa dell’abrogazione a decorrere dall’1 gennaio 2017 delle liste di mobilità e della relativa indennità, dovrebbe cessare la possibilità di porre in essere rapporti di apprendistato professionalizzante con lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

ATTENZIONE

A far data dall’1 gennaio 2017 non dovrebbe essere possibile assumere lavoratori beneficiari di indennità di mobilità con contratto di apprendistato professionalizzante.

 

Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi e dipendenti di aziende beneficiare della CIGS da almeno 6 mesi

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, Legge n. 236/1993, ai datori di lavoro che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione.

Nello specifico per dodici mesi i contributi a carico del datore di lavoro sono pari alla contribuzione prevista per gli apprendisti e spetta anche il contributo mensile pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Il contributo spetta per:

Poiché a far data dall’1 gennaio 2017 è stato abrogato l’art. 8 comma 4, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, si attendono istruzioni per capire se:

ATTENZIONE

Ad oggi non è ancora chiaro se sussistano ancora gli incentivi per l’assunzione di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi e dipendenti di aziende beneficiare della CIGS da almeno 6 mesi.

 

 

Quadro delle norme

Legge n. 223/1991

Legge n. 236/1993

Legge n. 92/2012

INPS, messaggio n. 99 dell’11 gennaio 2017

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