La Corte di cassazione, Prima sezione penale, con la sentenza n. 33080 del 28 luglio 2016, si è pronunciata rispetto alla disciplina conseguente dalla intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 517 del Codice di procedura penale (Corte costituzionale, sentenza n. 139/2015), nella parte in cui questa norma non consentiva l’ammissione dell’imputato al giudizio abbreviato in caso di contestazione cosiddetta “patologica” di una circostanza aggravante.
In riferimento a ciò, la Cassazione ha sottolineato che non può ritenersi sussistente alcuna possibilità di estensione degli effetti della suddetta decisione nei processi in corso alla data della pronuncia nel cui ambito, dopo l’avvenuta modifica della imputazione – e prima della prosecuzione del dibattimento –, l’imputato non abbia chiesto di essere ammesso al giudizio abbreviato, posto che, in tal caso, la situazione processuale va ritenuta esaurita.
Qualora invece – si legge nel testo della decisione – tale richiesta sia intervenuta e sia stata respinta dal giudice procedente, ove il giudizio sia ancora in corso al momento dell’emissione della sentenza della Corte costituzionale, è dovuta, in caso di condanna, la riduzione della pena di cui all’articolo 442, comma secondo, del Codice di procedura penale.
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