Con tre nuove sentenze depositate il 25 luglio 2018, la Corte di Giustizia dell’Unione europea è intervenuta a chiarire i margini applicativi dello strumento del mandato d’arresto europeo, emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale.
Se l’autorità giudiziaria chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di mandato d’arresto europeo, rilevi elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo, come a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, la stessa è tenuta a valutare se vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna a quest’ultimo Stato, detta persona corra il rischio rilevato.
Questo, operando una verifica concreta e puntuale alla luce della situazione personale della persona, della natura del reato per cui è perseguita e delle circostanze di fatto poste alla base del mandato d’arresto europeo, e tenuto conto delle informazioni fornite dallo Stato membro emittente.
Così ha concluso la Corte di giustizia Ue nel testo della sentenza pronunciata nella causa n. C-216/18, nell’ambito della quale ha fornito precisazioni per quel che concerne l’esatta interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, per come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI.
Ulteriore chiarimento è stato reso dai giudici di Lussemburgo con sentenza depositata nell’ambito della causa C-220/18.
In questa è stato puntualizzato che nel caso in cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione disponga di elementi a riprova dell’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate relative, in questo caso, alle condizioni di detenzione all’interno degli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, la stessa:
Infine, con sentenza pronunciata nella causa C-268/17, la Corte di giustizia ha precisato che l’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’esecuzione deve adottare una decisione rispetto a ogni mandato d’arresto europeo trasmessole.
Questo anche nel caso in cui, in tale Stato membro, sia stato già statuito su un precedente mandato d’arresto europeo riguardante la medesima persona e gli stessi fatti e in cui, tuttavia, il secondo mandato d’arresto europeo sia stato emesso solo in ragione del rinvio a giudizio, nello Stato membro emittente, della persona ricercata.
Inoltre, l’eventuale decisione del pubblico ministero che ponga fine alle indagini preliminari avviate contro ignoti, nel corso delle quali la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo è stata sentita soltanto in veste di testimone, senza che sia stata esercitata l’azione penale contro tale persona e senza che detta decisione sia stata adottata nei suoi confronti, “non può essere invocata per rifiutare l’esecuzione di tale mandato d’arresto europeo”.
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