Anche quest’anno la consueta circolare dell’Agenzia che ”guida” alla redazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, si presenta come un utile strumento di consultazione al fine di reperire le informazioni riguardanti gli oneri detraibili e deducibili nonché i crediti di imposta applicabili al periodo d’imposta 2019. Tra le indicazioni del documento di prassi, assumono particolare rilevanza le novità in materia di visto di conformità. Si osserva, in particolare, che per la dichiarazione modello 730 presentata a un CAF o a un professionista abilitato, tenuto conto che le attività di controllo ai fini del visto sono state svolte dal responsabile dell’assistenza fiscale o dal professionista abilitato, in caso di indicazione nel Quadro I di un “credito” superiore a 5.000 euro da utilizzare in compensazione mediante F24, non è necessaria l’apposizione del visto di conformità. Diversamente, nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d’imposta o di dichiarazione presentata “direttamente” dal contribuente, l’eventuale credito da portare in compensazione nel Quadro I non può essere superiore a 5.000 euro. Indicazioni anche per il visto “infedele”: in tal caso, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo il CAF, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
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