Dal 3 aprile e fino all'8 maggio prossimo gli enti del volontariato e le associazioni sportive non professionistiche possono richiedere l'ammissione all'elenco permanente per partecipare al beneficio del 5 per mille.
Secondo quanto precisato nella circolare n. 5/E/2017, la richiesta va presentata dagli enti che non risultano inclusi nell’elenco permanente pubblicato il 31 marzo dall’Agenzia delle Entrate, in quanto:
enti di nuova costituzione;
enti che non si sono iscritti per il 2016, ma presenti nell’elenco permanente;
enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.
Al contrario, invece, gli istituti già registrati non saranno tenuti a ritrasmettere la domanda, in quanto risulteranno iscritti di diritto.
Il termine ultimo per il perfezionamento della richiesta quest'anno slitta all'8 maggio, cadendo il 7 di domenica, anche se i requisiti di accesso al contributo devono essere comunque posseduti alla data del 7 maggio 2017.
L'istanza può essere presentata solo online, utilizzando i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: Entratel e Fisconline.
Dal sito internet, www.agenziaentrate.gov.it, è possibile compilare online l’istanza; in alternativa ci si può rivolgere ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
Inoltre, entro il 30 giugno 2017, gli enti del volontariato devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, relativa alla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, alla direzione regionale dell’Agenzia nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente.
Come si legge nel comunicato stampa delle Entrate, l'elenco provvisorio degli iscritti sarà pubblicato sulla pagina web dell'Agenzia entro il 14 maggio; in caso di errori nelle liste, è possibile chiederne la correzione entro il 22 maggio e gli elenchi aggiornati saranno pubblicati entro il giorno 25 dello stesso mese.
E' prevista una proroga fino al due ottobre per gli enti che non riuscissero ad adempiere agli obblighi nel tempo stabilito; in tal caso, oltre alla consegna della documentazione mancante, si dovrà versare una sanzione di 250 euro, indicando il codice tributo 8115 nel modello F24.
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