5 per mille, contributo accantonabile per più anni

Pubblicato il 05 marzo 2021

Con la nota n. 3142 del 4 marzo 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato come gli enti percettori del contributo del 5 per mille relativo alle annualità finanziarie 2018 e 2019 possano disporre, attraverso il ricorso al meccanismo dell'accantonamento delle somme non utilizzate in conseguenza delle misure restrittive adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di un arco di tempo maggiore per lo svolgimento delle attività finanziate dal contributo nonché per l'adempimento dei successivi obblighi di rendicontazione.

5 per mille, obbligo del rendiconto

Gli enti percettori del contributo in parola hanno l’obbligo di redigere il rendiconto delle somme percepite a titolo di 5 per mille, nonché della relativa relazione illustrativa. Solo gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a 20.000 euro hanno l’ulteriore obbligo di trasmettere detti documenti all’Amministrazione erogatrice.

Il rendiconto va redatto entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo e trasmesso entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione.

5 per mille, più tempo per la rendicontazione

Per il solo anno 2020, il termine per la redazione del rendiconto è stato fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme. Poiché le misure adottate a seguito dell’insorgenza dell’epidemia da COVID- 19 erano atte ad impedire o a limitare fortemente lo svolgimento delle attività sussidiabili attraverso le risorse del 5 per mille, nonché la concreta possibilità di adempiere ai connessi obblighi rendicontativi  nei termini previsti dalle disposizioni generali in precedenza richiamate, il legislatore ha voluto assegnare agli enti percettori del 5 per mille relativo all’anno 2017 un lasso temporale più ampio sia per l’impiego delle somme che per la loro successiva rendicontazione.

5 per mille, modalità di accantonamento

Gli enti del Terzo settore beneficiari del contributo a titolo di 5 per mille per gli anni finanziari 2018 e 2019, potranno inserire l’importo della rendicontazione che a 12 mesi dalla data di percezione del contributo risulti ancora da spendere per cause legate all’emergenza epidemiologica, limitandosi a riportare nella relazione illustrativa, come motivazione dell’accantonamento, la dicitura “Accantonamento emergenza Covid-19”. Questo perché non è necessario, nell’ottica della semplificazione degli oneri amministrativi dettata dal vigente contesto emergenziale, alcun ulteriore supporto motivazionale o documentale.

In conclusione, in ordine alle somme erogate da questa Amministrazione a titolo di 5 per mille, relativamente agli anni finanziari 2018 e 2019, rimane fermo il termine di 12 mesi dalla data di ricezione delle stesse ai fini della redazione del rendiconto e della relativa relazione illustrativa, nonché, l’ulteriore termine di 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione per gli enti che hanno ricevuto un contributo di importo pari o superiore ad 20.000 euro, ai fini della successiva trasmissione della documentazione medesima a questa Amministrazione.

Tuttavia, gli enti medesimi potranno disporre di un arco temporale più ampio (pari ad ulteriori 12 mesi) per l’utilizzo delle risorse ricevute e non utilizzate a causa della situazione pandemica tuttora in atto, ascrivendo i relativi importi alla voce “Accantonamento” del rendiconto medesimo, dovendosi limitare a tal fine ad utilizzare la causale standard “Accantonamento emergenza Covid-19”. Successivamente, una volta impiegate le somme accantonate (entro 24 mesi dalla data di percezione), gli enti saranno tenuti ad inviare a questa Amministrazione il modello di rendiconto dell’accantonamento, allegando allo stesso una relazione descrittiva che esponga nel dettaglio le spese inserite.

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