Con la nota n. 3142 del 4 marzo 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato come gli enti percettori del contributo del 5 per mille relativo alle annualità finanziarie 2018 e 2019 possano disporre, attraverso il ricorso al meccanismo dell'accantonamento delle somme non utilizzate in conseguenza delle misure restrittive adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di un arco di tempo maggiore per lo svolgimento delle attività finanziate dal contributo nonché per l'adempimento dei successivi obblighi di rendicontazione.
Gli enti percettori del contributo in parola hanno l’obbligo di redigere il rendiconto delle somme percepite a titolo di 5 per mille, nonché della relativa relazione illustrativa. Solo gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a 20.000 euro hanno l’ulteriore obbligo di trasmettere detti documenti all’Amministrazione erogatrice.
Il rendiconto va redatto entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo e trasmesso entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione.
Per il solo anno 2020, il termine per la redazione del rendiconto è stato fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme. Poiché le misure adottate a seguito dell’insorgenza dell’epidemia da COVID- 19 erano atte ad impedire o a limitare fortemente lo svolgimento delle attività sussidiabili attraverso le risorse del 5 per mille, nonché la concreta possibilità di adempiere ai connessi obblighi rendicontativi nei termini previsti dalle disposizioni generali in precedenza richiamate, il legislatore ha voluto assegnare agli enti percettori del 5 per mille relativo all’anno 2017 un lasso temporale più ampio sia per l’impiego delle somme che per la loro successiva rendicontazione.
Gli enti del Terzo settore beneficiari del contributo a titolo di 5 per mille per gli anni finanziari 2018 e 2019, potranno inserire l’importo della rendicontazione che a 12 mesi dalla data di percezione del contributo risulti ancora da spendere per cause legate all’emergenza epidemiologica, limitandosi a riportare nella relazione illustrativa, come motivazione dell’accantonamento, la dicitura “Accantonamento emergenza Covid-19”. Questo perché non è necessario, nell’ottica della semplificazione degli oneri amministrativi dettata dal vigente contesto emergenziale, alcun ulteriore supporto motivazionale o documentale.
In conclusione, in ordine alle somme erogate da questa Amministrazione a titolo di 5 per mille, relativamente agli anni finanziari 2018 e 2019, rimane fermo il termine di 12 mesi dalla data di ricezione delle stesse ai fini della redazione del rendiconto e della relativa relazione illustrativa, nonché, l’ulteriore termine di 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione per gli enti che hanno ricevuto un contributo di importo pari o superiore ad 20.000 euro, ai fini della successiva trasmissione della documentazione medesima a questa Amministrazione.
Tuttavia, gli enti medesimi potranno disporre di un arco temporale più ampio (pari ad ulteriori 12 mesi) per l’utilizzo delle risorse ricevute e non utilizzate a causa della situazione pandemica tuttora in atto, ascrivendo i relativi importi alla voce “Accantonamento” del rendiconto medesimo, dovendosi limitare a tal fine ad utilizzare la causale standard “Accantonamento emergenza Covid-19”. Successivamente, una volta impiegate le somme accantonate (entro 24 mesi dalla data di percezione), gli enti saranno tenuti ad inviare a questa Amministrazione il modello di rendiconto dell’accantonamento, allegando allo stesso una relazione descrittiva che esponga nel dettaglio le spese inserite.
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